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Lo Statuto è stato approvato dall’assemblea generale dei soci in data 15 novembre 2014 a Roma.
I regolamenti sono stati approvati dall’assemblea generale dei soci in data 13 maggio 2010, a Valle Camonica durate 28°Congresso Nazionale ANDOS onlus.
Il Codice Etico è stato redatto nel 2007.
Statuto
STATUTO
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno ANDOS Nazionale
“Ente di Terzo settore”
Statuto approvato dall’assemblea straordinaria dei soci
il 22 novembre 2025, a Roma.
ARTICOLO 1 – Denominazione
È costituita l’associazione con la denominazione: “Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – ANDOS Nazionale – Ente di Terzo Settore” di seguito, in breve, “Associazione”.
L’Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e userà sempre nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente di Terzo settore” o dell’acronimo “ETS”. L’Associazione potrà anche usare la denominazione abbreviata “ANDOS Nazionale – ETS”.
ARTICOLO 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale a Roma, via Adolfo Venturi, 24/A – 00162 Roma (RM). L’Associazione potrà aprire altre sedi operative in Italia. Il Coordinatore Nazionale nominato dovrà fissare la sede operativa prevista per il coordinamento dei Comitati.
ARTICOLO 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e connessa con il perseguimento delle finalità dell’Associazione medesima.
ARTICOLO 4 – Oggetto
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, anche tramite il collegamento ed il coordinamento degli Enti associati. In particolare ha per oggetto quello di:
- riunire in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare al loro supporto assistenziale e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, professionisti sanitari, sociologi, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, volontari, consulenti legali, etc.);
- portare aiuto morale e materiale a tutte le persone con le quali l’Associazione entra in contatto anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza.
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/ 2017;
- lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art.5, comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
In particolare l’associazione si propone di:
- svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale, informazione e promozione delle problematiche attinenti al cancro mammario nei confronti di: medici, psicologi, professionisti sanitari, altri professionisti e volontari operanti all’interno dell’Associazione, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
- svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
- organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli, anche della popolazione sana;
- raggruppare tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune che si proponga di promuovere la difesa della salute con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei;
L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, potrà inoltre, aderire e/o affiliarsi a qualsiasi ente, pubblico e/o privato, organismo, fondazione o federazione che abbia scopi analoghi e/o connessi alla propria attività e che faciliti, direttamente o indirettamente, il conseguimento dei propri fini istituzionali. L’Associazione potrà richiedere al Governo Italiano il riconoscimento di Organizzazione della Società Civile (OSC) attraverso le regolari procedure che permettono ad un’Associazione Non profit, con riconosciuti scopi umanitari, il raggiungimento di tale attestazione internazionale.
L’Associazione potrà altresì cooperare con ONG di altri paesi internazionali per la realizzazione di progetti a scopo sociale e umanitario con applicazione sia sul territorio nazionale sia sul territorio estero.
Al fine di realizzare al meglio tali progetti l’Associazione potrà accedere a finanziamenti di erogazione europea, ministeriale, regionale e locale atti particolarmente alla cooperazione fra paesi stranieri.
Il tutto nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve o eccezioni di sorta, sia in Italia che all’estero.
ARTICOLO 5 – Patrimonio
L’Associazione non ha scopo di lucro. Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:
- dalle quote di ammissione e dalle quote d’iscrizione dei Soci aderenti che venissero eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di rendiconto;
- dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi eventualmente disposti a favore dell’Associazione da privati, da istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
- dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei soci o per erogazioni liberali di terzi;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.
All’Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.lgs. 117/2017. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ARTICOLO 6 – Associati
Sono Soci dell’Associazione i Comitati riconosciuti e coloro, che su domanda scritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, e che intendono ottemperare ai sensi dell’articolo 4 all’assistenza delle donne portatrici di tumore alla mammella e svolgere eventualmente attività di volontariato per l’assistenza delle donne in generale.
Soci ordinari: sono soci collettivi costituiti dai Comitati locali, che costituiscono l’organizzazione periferica di questa Associazione e riuniscono sia le donne operate al seno e non, che le persone che assumono il compito di assisterle.
Per aderire in questa categoria i Comitati richiedenti devono adottare lo statuto previsto, avere all’interno del loro Consiglio Direttivo almeno due persone affette da carcinoma mammario e rispettare eventuali regolamenti che disciplinano le modalità di ingresso ovvero di funzionamento del rapporto associativo.
I Comitati inoltreranno la richiesta di costituzione del nuovo Comitato al Coordinatore Nazionale che lo sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale di questa Associazione. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. I Comitati, accettati dal Consiglio Direttivo Nazionale quali soci ordinari, dovranno assumere la denominazione di: “Comitato ANDOS di” con l’aggiunta, ovviamente, del nome della località in cui intendono operare. Ciascun comitato dovrà uniformare il proprio statuto al testo previsto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Volontari: l’Associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli aderenti dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Non è ammesso per i volontari stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
ARTICOLO 7 – Diritti e doveri dei soci
I Soci hanno diritto di:
- Partecipazione con voto deliberativo del proprio Presidente o suo delegato alle assemblee;
- Proporre il proprio Presidente o membro del proprio consiglio direttivo all’elezione alle cariche sociali;
- Partecipare alla vita associativa;
- Esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
I Soci hanno il dovere di:
- Rispettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione;
- Corrispondere la quota associativa ed eventuali contributi straordinari nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
La quota associativa non è restituibile in caso di cessazione ai sensi dell’art. 8 del presente statuto. Inoltre, non è in alcun modo rivalutabile. È vietato il rapporto associativo temporaneo.
ARTICOLO 8 – Cessazione
Il rapporto associativo cessa:
- per estinzione;
- per perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione;
- per decisione motivata del Consiglio Direttivo Nazionale nel caso in cui il Socio abbia recato grave pregiudizio all’immagine e all’attività dell’Associazione e dei suoi Soci, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio può chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri;
- per morosità dovute al mancato versamento delle quote associative nei termini fissati dall’Assemblea o dall’Organo di amministrazione che le ha determinate;
- per indegnità morale sancita dal Consiglio Direttivo Nazionale su parere vincolante del Collegio dei Probiviri.
La cessazione, comunque avvenga, fa decadere automaticamente dalle rispettive cariche ricoperte in seno all’Associazione direttamente o tramite rappresentanti di soci collettivi.
ARTICOLO 9 – Quota Associativa
Il Consiglio Direttivo Nazionale può stabilire il versamento da parte dei Soci di una quota di ammissione per i Comitati nuovi e di una quota annua di partecipazione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso, salvi eventuali altri versamenti straordinari che venissero deliberati dall’Assemblea dei Soci su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può stabilire criteri diversi, a seconda delle differenti categorie di Soci.
ARTICOLO 10 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato di Pianificazione, Promozione, Risorse e
Sviluppo, se istituito;
- il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 11 – Assemblea
L’Assemblea Nazionale degli Associati è composta da tutti i Soci. In particolare per i soci ordinari, questi saranno rappresentati dal Presidente di ciascun Comitato o dal suo delegato appartenente al Consiglio direttivo del Comitato, o dal Presidente di un altro Comitato dal primo delegato.
L’Assemblea costituisce l’Organo sovrano dell’Associazione ed esercita tutti i poteri in merito all’esistenza ed all’attività dell’Associazione stessa ed alla normativa che regola la vita sociale. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo Nazionale, oppure su richiesta di un decimo degli associati, mediante avviso scritto ed inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza a mezzo posta elettronica anche certificata.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di questi, dal Coordinatore Nazionale. In mancanza di entrambi i sostituti, essa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L’Assemblea nomina il Segretario responsabile della redazione del verbale di Assemblea.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
In ogni caso essa delibera con la maggioranza dei presenti. Sono competenze dell’Assemblea:
- fissare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approvare il programma dell’attività sociale;
- approvare i rendiconti annuali consuntivi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
- deliberare in ordine alle modifiche delle norme statutarie e allo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e le conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- ratificare le estinzioni;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- nominare l’eventuale Comitato Pianificazione, Promozione Risorse e Sviluppo;
- nominare l’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti del collegio dei Probiviri;
- ratificare i regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo Nazionale:
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Tutti i Soci dispongono ciascuno di un solo voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto su apposito libro.
Le delibere assembleari impegnano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Sono ammessi al voto i Soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento
dell’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e che sono in regola con il pagamento della quota. Ogni partecipante all’Assemblea non può essere portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega per i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 12 – Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Consiglio Direttivo Nazionale sarà composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 10 (dieci) membri; essi durano in carica 3 (tre) anni sino a dimissioni o revoca e sono rieleggibili.
Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Coordinatore Nazionale, il Tesoriere e il Segretario.
Il Tesoriere ha la responsabilità dell’amministrazione contabile e finanziaria dell’Associazione. Al Tesoriere il Consiglio Direttivo Nazionale delegherà la cura della conservazione del patrimonio della Associazione così come il disbrigo di ogni atto, attività e formalità necessario ed opportuno per la conservazione del patrimonio medesimo, così come la cura dei rapporti con gli enti e gli istituti di credito.
Al Coordinatore Nazionale è demandata la gestione organizzativa e il controllo sull’attività dei comitati locali. A tal fine, nell’espletamento dei suoi compiti potrà proporre al Consiglio Direttivo Nazionale:
- un regolamento interno per la gestione del rapporto fra l’Associazione e i suoi soci ordinari prevedendo modalità di accesso, di cessazione e di funzionamento del rapporto associativo;
- modalità e deleghe speciali per materia e territorio per la gestione e il coordinamento dell’attività dei Comitati;
- Iniziative di qualsiasi genere a livello nazionale che coinvolgano il lavoro dei Comitati locali.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal Vicepresidente o dal Coordinatore Nazionale.
Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio stesso, con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore, abbreviabile a 24 (ventiquattro) ore in caso di convocazione per e-mail. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri in presenza o da remoto, tramite l’apposita Area Riservata dedicata sul sito web di ANDOS Nazionale. Nel momento in cui il Consiglio Direttivo si avvale dell’Area Riservata per deliberare, il risultato ha valore di verbale. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale rende conto all’Assemblea della sua attività ed ha, inoltre, le seguenti funzioni:
- amministrare, in termini ordinari e straordinari, l’Associazione e dare corso alle sue attività in conformità allo statuto ed alle direttive generali e/o particolari dell’Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali individuando i programmi di attività e di spesa;
- convocare l’Assemblea e stabilire l’ordine del giorno delle riunioni;
- esaminare nel merito le domande di ammissione proposte dal Coordinatore Nazionale, decidendo sulla loro ammissibilità o sull’eventuale rigetto;
- ad esso, sempre ai fini predetti, spettano tutti i più ampi poteri di coordinamento, di integrazione e di vigilanza delle attività dei comitati;
- conferire incarichi di rappresentanza o di coordinamento non previsti dallo Statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente;
- predisporre il progetto di rendiconto consuntivo;
- redigere uno o più regolamenti interni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo Nazionale quello di nominare commissioni di studi, anche con non soci, per singoli settori di attività.
Il Consiglio potrà delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Potrà delegare particolari compiti a persone estranee.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà rimanere valido se i membri rimasti in carica sono almeno sette.
In tal caso il Consiglio potrà provvedere alla nomina di altri consiglieri in sostituzione dei mancanti, o tramite ripescaggio dei primi non eletti, o tramite la nomina di altri Soci dell’Associazione. La prima Assemblea utile dei Soci dovrà per ratificare o meno tale nomina. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’anno della loro nomina. Nel caso che, per il venir meno di più Consiglieri, il numero dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale si riduca al di sotto del numero minimo statutario di sette membri, l’intero Consiglio Direttivo decade e l’Assemblea deve essere prontamente convocata per la nomina di un Nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 13 – Rappresentanza
La rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Coordinatore Nazionale.
La firma di detto Coordinatore Nazionale costituirà prova, nei confronti di terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non Soci, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.
ARTICOLO 14 – Comitato Tecnico Scientifico e Comitato di Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo
L’Assemblea ha facoltà di nominare, con funzione consultiva, ogni tre anni, contestualmente con la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale:
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Comitato di Pianificazione, Promozione, Risorse e Sviluppo
All’atto della nomina è compito dell’Assemblea decidere il numero di membri col quale si comporrà ogni comitato.
Un regolamento interno potrà disciplinarne nel merito le regole di appartenenza e modalità di funzionamento.
ARTICOLO 15 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi nominati dall’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, anche tra i non iscritti all’Associazione.
Al Collegio dei Revisori è demandata la verifica periodica della regolarità delle scritture contabili dell’Associazione; verifica inoltre, il rendiconto annuale, redigendo apposita relazione indirizzata al Presidente dell’Associazione, da depositare presso la sede dell’Associazione perché qualunque Associato possa prenderne visione, e da presentarsi al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla successiva Assemblea degli Associati.
I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea, senza diritto di voto.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO 16 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni. Essi nominano il loro Presidente tra i membri effettivi.
Se durante il periodo di carica venisse a mancare un proboviro, subentra il supplente più anziano di età.
Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di dirimere eventuali controversie sull’interpretazione dello Statuto, sulle controversie insorgenti tra gli Associati, nonché le eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra gli Associati e l’Associazione sia in fase di ammissione che in fase di esclusione. Esso decide in base ad equità e giustizia e, per quanto attiene alle controversie interne, la decisione sarà insindacabile ed inappellabile.
Su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere sulle accuse di indegnità rivolte ad un socio.
Per le controversie tra soci, relative all’applicazione o all’interpretazione del presente statuto, gli iscritti rinunciano esplicitamente ad adire l’Autorità giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Probiviri che deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà inappellabile.
ARTICOLO 17 – Esercizi sociali – rendiconti
L’esercizio sociale decorre dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.
A cura del Consiglio Direttivo Nazionale viene, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, redatto il rendiconto dell’esercizio decorso che, insieme alla relazione illustrativa allo stesso e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
ARTICOLO 18 – Organizzazione
L’Associazione svolgerà la sua opera su tutto il territorio nazionale, all’estero e nei Paesi UE. Al Coordinatore Nazionale è demandato il compito di coordinare l’attività dei comitati locali. Il Presidente interverrà direttamente se le attività di qualche comitato non saranno in linea con la programmazione e le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
A tal fine, sarà facoltà del Presidente adire il Collegio dei Probiviri perché vengano adottate le misure necessarie affinché i Comitati si attengono alle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale ivi compresa la rimozione del Presidente del Comitato.
ARTICOLO 19 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire solo per deliberazione dell’assemblea, che
vota con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei Soci aventi diritto di voto, iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel Libro dei soci.
A seguito di tale delibera, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Essi provvederanno alle operazioni di liquidazione.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.
ARTICOLO 20 – Riferimento alla legge
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, avranno piena applicazione le disposizioni del libro primo, titolo del Codice Civile, nonché le normative vigenti in materia, e le eventuali modifiche, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Regolamento Comitati
Art. 1) Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 13 maggio 2010 in base all’art. 11 dello statuto sociale.
Adesione quale socio ordinario
Art. 2) Gli aspirati Comitati che desiderano aderire ad ANDOS in base all’art. 6 dello statuto sociale dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- breve spiegazione dei motivi che hanno spinto a chiedere l’apertura;
- indicare almeno 5 nomi del futuro Consiglio Direttivo del Comitato abbinate alle seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere.
Art. 3) L’aspirante Comitato indirizzerà la richiesta di apertura del nuovo Comitato A.N.D.O.S. onlus alla sede del Coordinamento Nazionale, oggi sita in:
Comitato A.N.D.O.S onlus di Roma
Via Felice Grassi-Gondi.n. 47
Tel 0670304092
e-mail: andos-comitato-roma@alice.it
Art. 4) La lettera di richiesta verrà sottoposta dal Coordinatore Nazionale al Consiglio Direttivo Nazionale di A.N.D.O.S. onlus. Accertata l’idoneità della loro struttura al perseguimento dei fini dell’Associazione Nazionale, il Consiglio Nazionale esprimerà parere positivo a procedere attraverso una raccomandata su carta intestata ANDOS – O.N.L.U.S. firmata dal Coordinatore Nazionale.
Avuto parere positivo ciascun Comitato dovrà procedere a registrare lo statuto sociale (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) adottando lo statuto tipo previsto da ANDOS – O.N.L.U.S.
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto firmato e registrato presso ufficio del registro della Agenzia delle Entrate e la copia del codice fiscale del nuovo comitato dovranno essere inviati alla sede dell’ANDOS – O.N.L.U.S., via Peschiera, 1 – 20154 Milano.
I Comitati dovranno assumere la denominazione di: “Comitato A.N.D.O.S. di …….. – O.N.L.U.S.” con l’aggiunta del nome della località ove è posta la sede del Comitato stesso.
Ricevuta la documentazione di cui sopra, ANDOS – O.N.L.U.S. provvederà a comunicare il riconoscimento del Comitato includendolo come socio ordinario.
Coordinamento dei Comitati
Art. 5) I Comitati hanno autonomia sia operativa che amministrativa nell’ambito di loro appartenenza, in quanto le realtà locali presentano caratteristiche specifiche che devono essere affrontate secondo scelte, schemi operativi, mezzi di intervento e risorse umane opportunamente adottati.
Art. 6) Al Consiglio Direttivo Nazionale di questa Associazione spetta la programmazione e direzione delle iniziative di interesse nazionale. Sarà compito dell’Associazione Nazionale effettuare corsi di formazione professionalizzante ai volontari dei Comitati nonché effettuare il monitoraggio dei loro aderenti e delle attività dei Comitati. Si specifica che i nuovi Comitati sono obbligati a partecipare al corso di formazione organizzato dall’A.N.D.O.S. onlus Nazionale 1 volta all’anno almeno per i primi 2 anni dall’apertura.
Ogni Comitato si impegna a fornire all’Associazione Nazionale ogni informazione per finalità operative o statistiche che sarà richiesta.
Art. 7) I Comitati effettueranno, per il raggiungimento dei fini associativi, tutte le iniziative che riterranno valide in sede locale, fermo restando che ogni iniziativa che coinvolge più aree del territorio andrà comunicata al Coordinatore Nazionale al quale spettano compiti di indirizzo e di coordinamento di tutte le attività dei Comitati locali.
Cessazione dei Comitati
Art. 8) Il Consiglio Direttivo Nazionale è vigile sul comportamento dei diversi Comitati. Per tale funzione, nel caso in cui un Comitato non rispetti la competenza territoriale o ponga in essere comportamenti in contrasto con le normative di Legge o con l’indirizzo generale di ANDOS – O.N.L.U.S., sarà facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale di intervenire in merito:
- direttamente richiamando ufficialmente il Comitato ad interrompere i comportamenti contrastanti;
- adire il Collegio dei Probiviri per dirimere le questioni di disaccordo fra ANDOS – O.N.L.U.S. e il Comitato;
- esercitare il proprio diritto di esclusione del Comitato.
Art. 9) Il Comitato perde la qualifica di socio ordinario se:
- si dimette;
- perde i requisiti prescritti per l’ammissione;
- si rende moroso di due quote associative consecutive e non pone rimedio entro i 15 giorni dalla messa in mora (con comunicazione del Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo lettera raccomandata a.r.);
- per indegnità o comportamento contrastante con l’etica, le normative di Legge o l’indirizzo generale di ANDOS onlus.
L’indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei soci accompagnata da parere vincolante favorevole del Collegio dei Probiviri. Può essere sancita l’indegnità anche nel caso in cui il comportamento scorretto sia posto in essere da alcuni dei soci del Comitato e, nonostante richiamo da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, il Comitato non sia intervenuto nella risoluzione del problema.
Art. 10) La cessazione della qualifica di socio fa decadere ogni carica che i propri rappresentanti hanno in ANDOS onlus e obbliga il Comitato:
- modifica della denominazione sociale;
divieto di utilizzo del nome “ANDOS” per la propria corrispondenza sia interna che esterna; - autorizza ANDOS onlus a comunicare agli uffici pubblici o di interesse pubblico del territorio in cui ha la sede il Comitato espulso, che il Comitato non è più riconosciuto da ANDOS onlus.
Regolamento elettorale
Art. 1) Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 25 maggio 2024 in base all’art. 11 dello statuto sociale.
CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 2) Possono candidarsi al Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. I Comitati (Soci ordinari) potranno presentare una sola candidatura nella persona del proprio Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo.
Art. 3) I candidati dovranno presentare la propria candidatura presso:
A.N.D.O.S. – O.N.L.U.S. Nazionale
– mail: info@andosonlusnazionale.it a cui verrà data conferma di ricezione
A mezzo posta, e-mail entro la data prevista e comunicata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La richiesta dovrà essere così composta:
- Domanda di candidatura (su carta intestata del Comitato, se si candida il Presidente, o su carta semplice in caso di candidatura di un altro membro del Consiglio Direttivo), firmata dal candidato e controfirmata dal Presidente nel secondo caso.
- Breve curriculum vitae
- L’impegno del comitato di appartenenza a sostenere il candidato, se nominato Presidente o Coordinatore Nazionale, per l’attività di segreteria.
Art. 4) A.N.D.O.S. – O.N.L.U.S. provvederà a verificare le candidature controllando:
- la qualifica di socio;
- il corretto pagamento delle quote associative.
Verso eventuali rigetti il candidato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento del rigetto a mezzo lettera raccomandata a.r.
L’elenco dei candidati in regola sarà comunicato ai Soci e pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione.
ELEZIONI
Art. 5) Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà a nominare un comitato elettorale al quale sarà affidato il compito di controllo del regolare svolgimento delle elezioni e del successivo spoglio delle schede elettorali.
Art. 6) Nel caso il numero dei candidati sia uguale al numero dei consiglieri decisi dall’Assemblea ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere nominato per acclamazione senza procedere a votazione. L’Assemblea potrà comunque decidere comunque per la votazione.
Art. 7) Il Consiglio Direttivo Nazionale eletto provvederà subito all’elezione fra i suoi membri delle cariche di:
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Coordinatore Nazionale
- Tesoriere.
Art. 8) Al fine di facilitare il lavoro del Presidente e del Coordinatore Nazionale, ferma restando la sede legale, l’Associazione, a seguito della nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, stabilirà due sedi operative rispettivamente presso il comitato ANDOS di appartenenza del Presidente e presso il comitato ANDOS di appartenenza del Coordinatore Nazionale.
Le sedi operative rimarranno valide fino alla sostituzione della carica di Presidente e di Coordinatore Nazionale.
L’indirizzo delle sedi operative comparirà sul sito e sulla carta intestata del Presidente e del Coordinatore Nazionale.
Convenzioni
- ACCORDO GISMA 2018
- ANDOS / CROCE ROSSA ITALIANA 2019
- ATTO IMPEGNI SCREENING ANDOS / REGIONE LAZIO
- ANDOS / UNIVERSITÀ SAPIENZA 2023
- ANDOS / CREA SANITÀ
- ANDOS / DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE (UNIVERSITÀ SAPIENZA)
- ANDOS / Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie
- ANDOS / FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
- ANDOS / FEDERFARMA