Affrontare un percorso oncologico significa confrontarsi ogni giorno con la malattia, ma anche con un sistema di tutele che la legge riconosce a chi ne ha bisogno. Conoscere i propri diritti da malato oncologico è il primo passo per non rinunciare a nulla di ciò che spetta: agevolazioni economiche, permessi lavorativi, esenzioni sanitarie, assistenza domiciliare.
Tutela socio-sanitaria e facilitazioni di legge
Per usufruire dei benefici di legge, che riguardano il lavoro, ma anche del rimborso di terapie, protesi e soggiorni ospedalieri, è necessario produrre una serie di certificati che accertino l’effettivo stato di salute. La domanda per l’ottenimento di qualunque beneficio assistenziale/previdenziale dal 1 gennaio 2010 va presentata all’INPS esclusivamente per via telematica.
Invalidità civile e malattia oncologica: le novità normative
La procedura telematica
Dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’handicap e delle prestazioni assistenziali o previdenziali devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica all’INPS.
Il primo passo consiste nel rivolgersi al medico curante o allo specialista abilitato per il rilascio del certificato medico introduttivo digitale, che ha validità di 90 giorni. Il medico trasmette il certificato telematicamente all’INPS e consegna al paziente la ricevuta con il numero identificativo della pratica.
Successivamente si possono inviare i dati socio economici autonomamente tramite il sito INPS con SPID, CIE o CNS, oppure attraverso patronati, CAF o associazioni abilitate.
L'iter accelerato per i pazienti oncologici
Per i pazienti oncologici è previsto un iter accelerato: la visita medico-legale dovrebbe essere fissata entro 15 giorni dalla domanda. Inoltre, nelle situazioni documentate, la Commissione può anche procedere alla valutazione sugli atti, evitando la visita in presenza.
Le novità della riforma della disabilità
Tra le principali novità introdotte dalla recente riforma della disabilità vi è il progressivo passaggio a una valutazione più moderna e multidimensionale della persona, non più basata soltanto sulla patologia, ma anche sugli aspetti sociali, relazionali e di vita quotidiana. In alcune province italiane è già in corso la sperimentazione della nuova procedura gestita direttamente dall’INPS, con un unico accertamento integrato per invalidità civile, Legge 104 e disabilità.
Dal 2025 è inoltre possibile allegare online la documentazione sanitaria direttamente sul portale INPS anche dopo l’invio della domanda, facilitando così la gestione delle pratiche e delle revisioni.
Nel caso di aggravamento della malattia, il cittadino può presentare una nuova domanda di aggravamento seguendo la medesima procedura telematica.
Benefici economici e sociali per il malato oncologico
I benefici economici e sociali dipendono dalla percentuale di invalidità riconosciuta e dalla situazione reddituale della persona.
Invalidità civile totale al 100%
In caso di invalidità civile totale (100%), per le persone tra i 18 e i 67 anni possono essere previsti pensione di inabilità, esenzione totale dal ticket sanitario e ulteriori agevolazioni assistenziali e lavorative previste dalla normativa vigente.
Se lo stato di invalidità o di handicap è riconosciuto per un periodo temporaneo l’interessato verrà ricontattato per la visita di revisione.
Invalidità civile pari o superiore al 74%
Per un’invalidità civile pari o superiore al 74% (persona in età lavorativa 18-67) è previsto l’assegno di invalidità.
Indennità di accompagnamento
Se a causa della malattia alla donna viene riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100% e la paziente ha problemi di deambulazione e non è più autonoma nelle normali attività della vita quotidiana è possibile richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 102/2004) hanno stabilito, per le persone malate di cancro che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico, la possibilità di ottenere l’indennità di accompagnamento anche per un breve periodo. La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica. L’assegno di accompagnamento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato per 12 mensilità. L’importo, aggiornato annualmente dal Ministero dell’Economia, non è né vincolato a limiti di reddito né è reversibile.
Pensione di inabilità
È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi. La domanda di pensione di inabilità va presentata all’INPS esclusivamente per via telematica. Requisiti (Legge 222/84): l’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’INPS e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la data di domanda di pensione di inabilità. La pensione di inabilità è erogata per 13 mensilità.
Assegno ordinario di invalidità
La lavoratrice ha diritto all’assegno di invalidità se presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano in maniera permanente la sua capacità di lavoro, a meno di un terzo, è iscritto all’INPS da almeno 5 anni e ha un’anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali) ed ha versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda.
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica. L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura 3 anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa definitivo. L’assegno viene erogato per 13 mensilità. L’assegno non è reversibile.
Assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
Il pensionato per inabilità assicurato INPS può chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 art. 5), purché sia in possesso dei seguenti requisiti: non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione). La domanda può essere presentata anche insieme alla domanda di pensione di inabilità.
Esenzione ticket oncologico
Il riconoscimento di un’invalidità civile del 100% dà diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie per qualsiasi patologia. Le donne che presentano tumore al seno hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affette e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, ovvero per visite specialistiche, per esami di laboratorio, per esami strumentali diagnostici, per i farmaci. L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda ASL di residenza (Ufficio Esenzione Ticket) che rilascerà un tesserino con il codice di esenzione 048 (patologie neoplastiche).
Tale tesserino deve essere esibito al Medico di Medicina Generale per riportare il medesimo codice nelle prescrizioni mediche inerenti agli accertamenti successivi all’intervento o a ordinari controlli.
Cure all'estero: quando sono rimborsabili
L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. L’autorizzazione va chiesta alla ASL di residenza presentando la domanda, la proposta di un medico specialista (sia pubblico che privato) che deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta e l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali.
Domanda e documentazione verranno trasmesse al Centro di Riferimento Regionale (CRR) territorialmente competente che dopo la valutazione comunicherà il proprio parere motivato all’ASL che provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione. In caso di accoglimento della domanda: se la struttura estera è privata, la ASL rilascia autorizzazione scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate, per le quali potrà chiedere il rimborso alla propria ASL, al rientro in Italia (su presentazione della documentazione necessaria); se la struttura è pubblica o privata convenzionata, la ASL provvede a rilasciare un formulario S2 (se è per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma gratuita.
Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL, sentito il Centro di Riferimento Regionale per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo la stessa procedura sopra indicata. In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato può presentare ricorso: al Direttore Generale della ASL, al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio Di Stato in sede di appello, al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.
Assistenza domiciliare
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio denominati “cure domiciliari” consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, generalmente erogate dal Comune di residenza della persona.
Altre agevolazioni pratiche per il malato oncologico
Esonero dall'obbligo delle cinture di sicurezza
Per chiedere l’esonero è necessario recarsi presso gli ambulatori di Igiene, presenti in ogni presidio ASL, prendere l’appuntamento per la visita medica, e portare la documentazione medica inerente la propria patologia. I benefici della cintura sono ben noti, pertanto, l’esonero si configura come un fatto eccezionale.
Contrassegno di libera circolazione e di sosta
Il Comune di residenza riconosce ai malati oncologici in terapia il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta che dà diritto a libero transito nelle zone a traffico limitato e nelle zone pedonali, e alla sosta nei parcheggi riservati ai disabili (strisce gialle) o, in mancanza di questi, la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento (strisce blu). Si segnala che alcuni comuni non riconoscono questa agevolazione alle auto che espongono il contrassegno per l’handicap. Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea.
La domanda va inoltrata all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di residenza. Il contrassegno è nominativo e può essere usato solo quando l’auto è al servizio del malato intestatario del permesso. Domanda per il rilascio va presentata al comune di residenza compilando l’apposito modulo e allegando un certificato medico-legale che attesti grave difficoltà motoria o, in alternativa il verbale di accertamento dello stato di invalidità e/o di handicap in cui sia espressamente indicata l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno invalidi. (Art.4, L.35/12). Validità dipende dalle condizioni di salute del richiedente. Può essere rinnovato.
Rimborsi regionali
Alcune Regioni prevedono rimborsi delle spese di viaggio e, in alcuni casi, anche di soggiorno per i residenti che migrano in altre Regioni per le cure. Prima della partenza si consiglia di rivolgersi all’ASL di appartenenza per ricevere tutte le informazioni necessarie.
Diritti di carattere fiscale
La lavoratrice con grave disabilità (Legge 104/92, art 3 comma 3) ha diritto alle seguenti agevolazioni: per acquisto di mezzi di locomozione (auto e motoveicoli): detraibilità delle spesa pari al 19% (massimo di 18.075,99 euro) ai fini Irpef, Iva agevolata al 4%, esenzione permanente del bollo auto, esenzione imposta di trascrizione; per acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici: detraibilità delle spese ai fini Irpef (19%), Iva agevolata al 4%; detrazione totale (senza franchigia) delle spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi in misura del 19%; deduzione dei contributi previdenziali versati per colf/badanti (un tetto massimo annuale); in alcune regioni deducibilità totale spese farmaceutiche. Per tutto ciò è utile visitare il sito Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it
Diritto di conoscere, diritto di decidere
L’art. 32 della Costituzione Italiana dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e come dice l’art. 13 “La libertà personale è inviolabile”. La paziente deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico. La decisione si esprimerà firmando un modulo di «consenso informato» che costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del quale l’attività stessa costituisce reato. Il consenso può essere revocato in ogni momento dal paziente e, quindi, gli operatori sanitari devono assicurarsi che rimanga presente per tutta la durata del trattamento.
Nuove tutele lavorative per il malato oncologico dal 2026
Una delle novità più importanti introdotte dalla Legge n. 106/2025 riguarda le nuove tutele lavorative per le persone affette da patologie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74%.
Dal 1° gennaio 2026 sono infatti previste 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche; possibilità di richiedere un congedo fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro; priorità nell’accesso al lavoro agile (smart working), quando compatibile con la mansione svolta.
Queste novità rappresentano un passo importante verso una maggiore tutela della dignità, della qualità della vita e del diritto alla cura delle persone che affrontano un percorso oncologico.
Le normative possono cambiare. Per essere aggiornato sulle ultime modifiche rivolgiti al Comitato ANDOS Onlus più vicino oppure visita il sito www.andosnazionale.it
Fonte: La Forza del Femminile, ANDOS
